Reclami e Ricorsi
Reclami, ricorsi e conciliazione
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la SIM con riferimento ai servizi finanziari, il Cliente può presentare un reclamo alla SIM, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a Trade Capital Italia SIM SPA, Via dei Piatti 11, Milano – indirizzo mail info@it.trade.com. La SIM deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro tali termini può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla SIM. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la SIM con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il Cliente ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.
Il Cliente può presentare un reclamo alla SIM, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a Trade Capital Italia SIM SPA, Via dei Piatti 11, Milano – indirizzo mail info@it.trade.com. La SIM deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non ha ricevuto risposta nei termini o non è soddisfatto del relativo esito può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):
- per la risoluzione di controversie insorte con la SIM relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), e
- purché non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate di cui all’art. 6, comma 2 quater, lettera d❳ del D.Lgs. n. 58/98 o tra i clienti professionali di cui all’art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del medesimo D.Lgs. n. 58/98 alle condizioni di seguito previste.
Sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte della SIM degli obblighi di cui al paragrafo precedente e quelli che non hanno natura patrimoniale.
Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 (cinquecentomila) euro.
Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale contenute in contratto.
Fermo l’ambito di operatività descritta sopra, il Cliente può rivolgersi all’ACF a condizione che:
- abbia preventivamente presentato reclamo sui medesimi fatti alla SIM al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione senza che la SIM abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni;
- non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla SIM, ovvero, se il reclamo sia stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data;
- non siano pendenti, anche su iniziativa della SIM a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti;
- il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.
Per maggiori informazioni sull’ACF è possibile consultare il sito Internet www.consob.it o il sito Internet della SIM.